Obbligo assicurativo catastrofi naturali
Il 31 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 39/2025 relativo alle “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali” che rinvia l’obbligo di stipulare i contratti assicurativi CAT-NAT per alcune categorie di imprese a copertura dei danni ai beni relativi all’attività di impresa.
Di seguito le nuove scadenze differenziate in base alle caratteristiche dimensionali:
- il 31 marzo 2025 per le grandi imprese (le sanzioni in caso di mancato adempimento dell’obbligo assicurativo previste dall’art.1, comma 102, della L. 213/2023 si applicheranno decorsi 90 giorni dal 31 marzo 2025)
- il 1° ottobre 2025 per le medie imprese
- il 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese
le caratteristiche dimensionali delle imprese sono stabilite ai sensi della direttiva UE 2023/2775 (emanato dalla Commissione Europea il 17 ottobre 2023) e possono essere verificate CLICCANDO QUI.
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Il 27.02.2025 è stato pubblicato il Decreto Attuativo con il quale viene data attuazione alla norma prevista dalla legge di Bilancio 2024 che nello specifico prevede quanto di seguito sintetizzato riguardo alla copertura assicurativa per i c.d. eventi naturali catastrofali, intendendosi per tali:
- il Terremoto;
- le Alluvioni e le Inondazioni;
- le Frane;
- le Esondazioni.
La copertura assicurativa obbligatoria dovrà garantire i beni immobili e mobili impiegati nell’attività produttiva (Art 2424 C.C. co 1, Sez Attivo, voce B-II n. 1,2) e più precisamente:
- Terreni;
- Immobili;
- Impianti e Macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali;
La misura normativa si applica a tutte le Imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (art. 2188 C.C.) prevedendo:
- per le Aziende chi già possiedono una copertura per eventi catastrofali, che la garanzia dovrà, se necessario, essere adeguata alla prima scadenza utile
- per le Aziende che non possiedono una copertura per eventi catastrofali, l’obbligo ad assicurarsi contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025
Sono escluse dall’obbligo:
- le attività agricole;
- i professionisti (avvocati, medici, architetti, ecc.).
Per quanti non adempieranno all’obbligo non sono previste sanzioni pecuniarie. Tuttavia, le Aziende inadempienti a questo obbligo perderanno comunque:
✓ il diritto a contributi o altre forme di aiuto statale, diverse dal risarcimento diretto del danno, come ad esempio:
- sospensione di mutui e tributi;
- proroga dei versamenti contributivi;
- accesso alla cassa integrazione per i dipendenti.
✓ sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
A livello generale, le polizze assicurative, sulla base di quanto previsto nel Decreto Attuativo, prevedono l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che rispettano i seguenti principi:
- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata, il limite d’indennizzo dovrà essere pari alla somma assicurata e con uno scoperto massimo del 15%;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma, il limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata ed uno scoperto massimo del 15%;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, ovvero per le grandi imprese, la determinazione del limite di indennizzo e dello scoperto è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Per i terreni la copertura è prestata nella forma “a Primo Rischio Assoluto”, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

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